Art. 25.
(Partecipazione lavorativa all'impresa della parte dell'unione civile).

      1. All'articolo 230-bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Ciascuna delle parti di un'unione civile che abbia prestato attività lavorativa

 

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continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte può rivolgersi al giudice per chiedere il riconoscimento della partecipazione agli utili dell'impresa. Il giudice si pronunzia ai sensi del primo, secondo e terzo comma».